Rapporto genitori non collocatari e figli minori al tempo del COVID 19

In questo periodo di incertezza in merito agli spostamenti consentiti, molti genitori separati si sono interrogati sulla possibilità dei figli minori di vedere il genitore non collocatario, cioè con cui non convivono.

Partendo dal presupposto che il minore ha diritto alla bigenitorialità, diritto garantito al figlio dall'art. 30 della Costituzione, il Governo, attraverso il proprio sito istituzionale - governo.it - ha precisato come: "Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"

Ne discende che i decreti emanati per regolare l'emergenza legata al Covid 19 non hanno sospeso i provvedimenti emessi dai Tribunali che regolano le modalità e i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Ciò posto, è opportuno osservare come il diritto del figlio di continuare a intrattenere rapporti sia con la madre sia con il padre debba essere coniugato con il diritto di salute del figlio e delle persone con cui quest’ultimo convive.

In materia la giurisprudenza di merito intervenuta con diverse pronunce ha precisato come la responsabilità genitoriale imponga ai genitori di adottare tutte le misure adeguate a tutelare la salute dei propri figli, sottolineando l’obbligo specifico del genitore, che sia stato esposto ad alto rischio di contagio, di adottare ogni misura idonea a preservare il figlio da una possibile infezione, nonché di evitare di esporre il minore, nella attuazione del diritto di visita, ad un pericolo per la sua incolumità con riferimento ai luoghi frequentati.

Ne consegue, pertanto, che laddove il contrasto tra i genitori sia sottoposto all’attenzione dell'autorità giurisdizionale, quest’ultima dovrà valutare caso per caso se sia opportuno o meno provvedere alla sospensione delle visite tra genitore non collocatario e figlio, prevedendo in ogni caso mezzi alternativi per garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità quali  skype, whatsapp e simili, al fine di attenuare gli effetti correlati alla temporanea sospensione della frequentazione figlio-genitore (Cfr. ex multis, Ordinanza Tribunale di Bologna 23.03.2020 e Ordinanza Tribunale di Bari 26.03.2020).

In sintesi sì a favorire le visite tra figli e genitori non collocatari ma con le opportune accortezze e, laddove il rischio per la salute sia grave e concreto, sì a  sospensione delle stesse garantendo i contatti con modalità alternative e nel rispetto nel calendario delle visite già disposto senza mai ledere il diritto del minore ad avere contatti con entrambi i genitori e andando a sanzionare comportamenti del collocatario che approfitti della situazione emergenziale per impedire il rapporto tra genitore non convivente e i figli.

Sospensione riscossione per emergenza Covid 2019

In materia di riscossione di entrate tributarie e non tributarie, il D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto le seguenti misure:

1. Sospensione di tutti i termini di versamento di entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione). Per tutti coloro aventi sede legale o sede operativa nella zona rossa, così come indicata nel DPCM 1 marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020;

2. Sospensione sino al 31 maggio 2020 dell'attività di notifica di nuove cartelle e di altri atti di riscossione.

COVID 19

Ottemperiamo alle nuove normative in materia di CoronaVirus

Appalti e concessioni a seguito del Covid19

In questi giorni di incertezze legate al Covid 19 e alle numerose normative che sono state emanate, le stazioni appaltanti si sono interrogate sulla sospensione dei termini da applicare alle procedure di gara in corso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato all'uopo specifica circolare, Circolare del 23.03.2020, con la quale ha precisato che i termini amministrativi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile (52 giorni) sia per le procedure di affidamento di appalti o concessioni già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

 Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere”.

In particolare la circolare precisa: “... la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis  nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività”.

Ne discende che i termini delle gare d'appalto (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti per il c.d. “soccorso istruttorio”) possono essere sospesi di 52 giorni (dal 23/2 al 15/4).

La Circolare precisa, tuttavia, che la sospensione può essere applicata a discrezione dell'amministrazione, ricordando il principio secondo cui la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19.

Per tale motivo le pubbliche amministrazioni potranno valutare, comunque, l’opportunità di rispettare i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le varie misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

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